Directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil

Published date07 June 2019
Subject Matterspazio di libertà, sicurezza e giustizia,cooperazione,espace de liberté, de sécurité et de justice,coopération
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 151, 7 giugno 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 151, 7 juin 2019
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7.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/143

DIRETTIVA (UE) 2019/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito, tra l’altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresa la criminalità organizzata e il terrorismo.
(2) Detto obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri siano prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (2), sia per prevenire nuovi reati.
(3) Il succitato obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri. Tale scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (3) e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio (4).
(4) L’attuale quadro giuridico di ECRIS tuttavia non risponde sufficientemente alle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia già possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo comune dell’Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso.
(5) All’interno dell’Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un cittadino di paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri.
(6) Tali «richieste generalizzate» impongono un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica, tale onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi, il che ostacola gravemente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fa sì che l’accesso alle informazioni sui precedenti penali sia limitato a quelle conservate nel proprio casellario nazionale. Di conseguenza, aumenta il rischio che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sia inefficiente e incompleto.
(7) Per migliorare la situazione la Commissione ha presentato una proposta che ha portato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce un sistema centralizzato a livello dell’Unione, contenente i dati personali di cittadini di paesi terzi condannati al fine di consentire l’individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle precedenti condanne («ECRIS-TCN»).
(8) ECRIS-TCN permetterà all’autorità centrale di uno Stato membro di individuare prontamente ed efficacemente in quali altri Stati membri sono conservate informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, in modo che l’attuale quadro di ECRIS possa essere usato per richiedere tali informazioni a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI.
(9) Lo scambio di informazioni sulle condanne penali è un elemento importante di qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS contribuirebbe quindi alla risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento.
(10) Al fine di rafforzare l’utilità delle informazioni sulle condanne e le interdizioni derivanti da condanne per reati sessuali a danno di minori, la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che, per assumere una persona per una posizione che comporti un contatto diretto e regolare con minori, le informazioni sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle interdizioni esistenti per tali reati siano trasmesse secondo le procedure di cui alla decisione quadro 2009/315/GAI. L’obiettivo di tale meccanismo è garantire che una persona condannata per un reato sessuale a danno di minori non possa occultare tale condanna o interdizione al fine di esercitare un’attività professionale che comporti contatti diretti e regolari con minori in un altro Stato membro.
(11) La presente direttiva è volta a introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS. Essa obbliga gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni. Introduce inoltre le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l’integrazione dell’estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le informazioni provenienti da altri Stati membri e prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni.
(12) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali quando tale trattamento non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680.
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI, è opportuno incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(14) L’infrastruttura di comunicazione comune utilizzata per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali dovrebbe essere la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o qualsiasi suo ulteriore sviluppo o rete sicura alternativa.
(15) Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell’Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS.
(16) La presente direttiva rispetta diritti e libertà fondamentali sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i diritti al ricorso giurisdizionale e amministrativo, il principio dell’uguaglianza davanti alla legge, il diritto a un giusto processo, la presunzione d’innocenza e il divieto generale di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
(17) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace di informazioni accurate estratte dai casellari giudiziali relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, ponendo in essere norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(19) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
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